Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: somma urgenza

L’art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, contempla due circostanze di somma urgenza e ne disciplina la procedura di affidamento nelle seguenti circostanze: 1. Casi “che non consentono alcun indugio” (comma 1 dell’articolo 163). 2. Casi che richiedono “misure indilazionabili” riguardanti calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo di cui all’art 2, comma 1, della legge n.225 del 1992 (comma 6 dell’articolo 163). Per quanto riguarda il punto 2), stante quanto riportato al comma 6 dell’articolo 163 del Decreto Legislativo n.50/2016, costituiscono circostanze di somma urgenza quelle di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n.225 del 1992, e cioè: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Con riferimento agli eventi di cui al punto c), l’articolo 5 della legge n.225 del 1992 recita “Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri […], delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza”. La circostanza di somma urgenza, nei casi appena citati è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza. Con specifico riferimento al caso in cui sia stato deliberato un stato di emergenza per eventi di tipo c) di cui all’articolo 5 della Legge n.225/1992 - la cui durata non può superare i 180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni – si è dell’avviso che la norma possa consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo procedura di somma urgenza prevista dall’articolo 163 nei due seguenti casi: 1. nel periodo che intercorre tra l’insorgere dell’evento calamitoso e la conseguente deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri; 2. durante l’intero periodo di vigenza dello stato di emergenza. Una simile interpretazione troverebbe fondamento nel fatto che il regime derogatorio previsto per le circostanze di somma urgenza, come quelle conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi, dovrebbe avere lo scopo di rendere più snelle le procedure al fine di favorire un più rapido ritorno alle normali condizioni di vita. Alla luce di quanto appena riportato, si chiede a Codesta Autorità conferma in merito alla richiamata interpretazione e applicazione dell’articolo 163 del Decreto legislativo n.50/2016 nel caso di esigenze di protezione civile di cui al comma 6 dello stesso articolo.

Nel D. Lgs. n° 50/2016 e nel D. Lgs. n° 56/2017 non riusciamo a trovare l'articolo corrispondente all'art. 175 del D.P.R. n° 207/10 "Lavori d'urgenza", ma solo l'art. 163 relativo ai soli lavori di somma urgenza. Quale è il riferimento legislativo relativo ai lavori urgenti?

Argomenti:

Siamo un Istituto Scolastico Statale. Abbiamo completato le operazioni di valutazione delle offerte per il servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità e/o in situazione di svantaggio. Nel disciplinare di gara oltre alla possibilità per il RUP di autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, è prevista anche la possibilità, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione definitiva non efficace, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
L'Istituto, visto il protrarsi delle operazioni di gara con soccorso istruttorio e richieste di chiarimenti in fase di valutazione delle offerte tecniche, considerata l’urgenza di garantire la piena operatività del servizio, intende prevedere in sede di aggiudicazione non efficace l’esecuzione anticipata per motivi d’urgenza dell'appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata può determinare un grave nocumento al diritto allo studio degli alunni diversamente abili in situazione di gravità ex Legge 104/1992 art. 3 comma 3.
Si precisa che sono state già avviate le verifiche tramite AVCPASS alcune delle quali già acquisite con esito positivo, manca però tra gli altri documenti anche il DURC che risulta positivo per INAIL e in fase di verifica presso INPS da circa un mese.
Si chiede se in questo caso sia legittimo determinare l'esecuzione del servizio in sede di aggiudicazione non efficace e in caso positivo se questo possa proseguire in caso di eventuali ricorsi.

Buongiorno pongo questo quesito. Sono un dipendente della Regione Campania incardinato presso il Genio Civile di Avellino. Nel corso degli ultimi anni ho diretto molti interventi di Somma Urgenza, con affidemanto diretto, ma a me e ai miei colleghi che, a vario titolo, hanno preso parte all'Ufficio di Direzione lavori, non è mai stato pagato l'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 anche se impegnato. La motivazione sembrerebbe che non sia stata esperita la gara di appalto. È possibile questa cosa?
Grazie